Esecuzione: magistratura di sorveglianza

amnistia

Sentenza n. 7654 ud. 12/12/2014 – deposito del 19/02/2015

La Prima Sezione ha affermato che la disciplina applicabile al reclamo giurisdizionale avverso il diniego della richiesta di incontro del detenuto con un prossimo congiunto è quella vigente al momento della decisione reclamata che, se anteriore all’entrata in vigore del regime di impugnazione ex art. 35 bis ord. pen. (introdotto dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella L. 21 febbraio 2014, n. 10), comporta la ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento di rigetto emesso del magistrato di sorveglianza (in luogo del reclamo al tribunale di sorveglianza, previsto dalla modifica legislativa).

Presidente: A. Cortese

Relatore: M. Boni

7654_02_2015 (647 Kb)

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