Sentenza n. 2483 ud. 21/10/2014 – deposito del 20/01/2015
La S.C. ha affermato che , ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’art. 12 – quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in Legge 7 agosto 1992, n.356, lo “scopo elusivo” che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell’adozione di misure patrimoniali all’esito del relativo procedimento,essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell’inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l’esito.