Sentenza n. 15360 del 22/07/2015
La legittimità della diffusione per finalità informative televisive dell’immagine di una persona presuppone non solo un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti ma anche la specifica riferibilità dell’informazione all’attività svolta dalla persona nel contesto della problematica di carattere generale trattata e, quindi, sull’effettiva necessità della rivelazione della sua identità ai fini della completezza della notizia.