Sentenza n. 13144 del 23/06/2015
Le Sezioni Unite civile, a composizione di contrasto, hanno affermato il principio secondo il quale la prescrizione presuntiva triennale del diritto ‘dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative’ (art. 2956, n. 2, c.c.) si giustifica sulla particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale, sicché, nel regime previsto dal legislatore del 1942, nel quale il contratto d’opera professionale è caratterizzato dalla personalità della prestazione, non è opponibile alle società che esercitino attività di tipo professionale.