Sentenza favorevole del TAR del Piemonte che accoglie il ricorso dello Studio Casali annullando il concorso pubblico indetto dal Comune di Gavi a febbraio 2015.
Importante vittoria per lo Studio Legale Commerciale & Tributario Avvocato Michele Casali che ha ottenuto sentenza favorevole da parte del TAR del Piemonte contro il Comune di Gavi in provincia di Alessandria, annullando il concorso pubblico per esami indetto lo scorso febbraio dall’Ente per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo contabile.
Il concorso e la graduatoria finale sono stati dichiarati nulli e considerati illegittimi con sentenza breve e semplificata, consentita dalla legge solo quando il giudice ritiene il ricorso manifestamente fondato e gli atti impugnati chiaramente illegali. I giudici di Torino hanno accolto l’istanza di Andrea Cassino, dipendente del Comune di Jesi, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Casali, stabilendo come valide le irregolarità segnalate dal ricorrente.
Secondo il TAR, infatti, il Comune di Gavi ha violato diverse norme della legge e in particolare l’obbligo di pubblicazione del bando di concorso, neppure per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale (il Comune lo aveva inserito solo sull’Albo Pretorio del sito istituzionale).
Cassino, che è originario di Serravalle Scrivia (AL), è venuto a conoscenza del bando solo dopo la pubblicazione della graduatoria e dell’assunzione della vincitrice Elisa Firpo, già alle dipendenze del Comune con contratto a termine. Il giovane aveva richiesto al Comune copia, tra l’altro, del regolamento amministrativo sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (nel quale devono essere scritte le norme sull’accesso all’impiego nel Comune) e dell’estratto della pubblicazione del bando sulla Gazzetta o sugli altri mezzi di informazione o portali telematici, ottenendo risposta negativa.
La mancata pubblicazione sulla Gazzetta ha fatto sì che i partecipanti fossero solamente dieci: un numero estremamente scarso ed esiguo per un incarico pubblico a tempo indeterminato.
Allegati: Il-Secolo-XIX; Il-nostro-Giornale; La-Stampa
Di seguito pubblichiamo la sentenza completa.
Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa
- 01312/2015 REG.PROV.COLL.
- 00607/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2015, proposto da:
Andrea Cassino, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Casali, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Catani in Torino, corso Francia, 252;
contro
Comune di Gavi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Romano, Roberto Cavallo Perin, Federico Mazzella, con domicilio eletto presso il secondo in Torino, via Bogino, 9;
nei confronti di
Elisa Firpo e Graziella Poddighe Manfroi, rappresentate e difese dall’avv. Riccardo Viriglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Mercantini, 5;
per l’annullamento
– del bando di “concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo contabile – cat. C – posizione economica C1, presso il Comune di Gavi (AL), Servizio Finanziario” del 19 febbraio 2015;
– della graduatoria finale di concorso del 30 marzo 2015, in cui risultano classificati al primo posto Elisa Firpo ed al secondo posto Graziella Poddighe Manfroi;
– dell’atto di diniego di accesso civico prot. n. 3365 in data 8 maggio 2015, con cui il Comune di Gavi ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, avente ad oggetto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (ovvero altro regolamento recante le norme sull’accesso all’impiego nel Comune di Gavi), nonché l’estratto della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sugli altri mezzi di informazione o portali telematici;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Accertata l’integrità del contraddittorio ed avvisate le parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, laureato in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, è attualmente dipendente a tempo indeterminato del Comune di Jesi, con la qualifica di istruttore direttivo amministrativo e contabile.
Impugna gli atti in epigrafe, con i quali il Comune di Gavi ha indetto un concorso per esami per l’assunzione di un istruttore amministrativo contabile e, all’esito delle prove scritte ed orali, ha dichiarato vincitore la dott.ssa Elisa Firpo, stipulando con quest’ultima il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Deduce motivi così riassumibili:
1) violazione degli artt. 51 e 97 Cost., violazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, violazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994: il Comune di Gavi avrebbe illegittimamente omesso di pubblicare il bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
2) incompetenza, violazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000: il bando di concorso sarebbe stato approvato dalla Giunta comunale, anziché dal dirigente o dal funzionario responsabile;
3) violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013: il Comune di Gavi avrebbe illegittimamente impedito l’esercizio del diritto di accesso civico ai regolamenti.
Il ricorrente chiede, inoltre, la condanna del Comune al risarcimento del danno, in relazione alla perdita della chance di partecipazione al concorso.
Si sono costituiti il Comune di Gavi e le controinteressate Elisa Firpo e Graziella Poddighe Manfroi (prima e seconda classificata nella graduatoria finale), chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 24 giugno 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
- Sussistono, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., i presupposti per la decisione in forma semplificata.
- In rito, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa delle controinteressate. Non può esser dubbio, infatti, che il ricorrente è legittimato ad impugnare l’esito della procedura selettiva pur non avendovi partecipato, in quanto:
– la regola processuale della obbligatoria presentazione della domanda di ammissione subisce un’eccezione proprio nel caso in cui l’interessato non abbia avuto notizia tempestiva del bando di concorso, per la mancata pubblicazione dello stesso, quantomeno per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo ritenersi senz’altro sussistente la legittimazione all’impugnativa in capo a colui al quale sia stata preclusa la conoscenza dell’avvio della procedura concorsuale mediante lo strumento di pubblicità normativamente prescritto (Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2009 n. 2077);
– il ricorrente, laureato in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, ha dimostrato di possedere un titolo di studio idoneo ai fini dell’ammissione al concorso per il profilo di istruttore amministrativo contabile, con ciò allegando un interesse concreto e differenziato alla partecipazione alla procedura concorsuale al fine di collocarsi utilmente in graduatoria e di ottenere la nomina;
– al riguardo, secondo il noto e generale principio dell’assorbenza (tra le più recenti: TAR Sardegna, sez. I, 19 settembre 2014 n. 718; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 24 maggio 2013 n. 1527; TAR Lazio, sez. I-ter, 4 aprile 2013 n. 3382; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 17 gennaio 2012 n. 159), la laurea in discipline economiche implica il riconoscimento di competenze identiche ed ulteriori rispetto a quelle ragionieristiche, economiche e giuridiche discendenti dal possesso del diploma quinquennale di ragioneria, che era richiesto dal bando adottato dal Comune di Gavi.
- Il secondo motivo, con cui il ricorrente censura l’incompetenza della Giunta comunale ad approvare il bando di concorso, deve essere esaminato in via prioritaria (in tema di graduazione dei motivi: Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015 n. 5) ed è manifestamente infondato.
Il bando del 19 febbraio 2015 reca la firma del dirigente responsabile del servizio, dott.ssa Sutera (doc. 1 di parte ricorrente). Pertanto, non vi è stata alcuna deviazione dalla ordinaria competenza dirigenziale.
- Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Comune di Gavi non ha pubblicato il bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale, neppure per estratto.
L’omessa pubblicazione del bando configura l’insanabile violazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994, che prevede, per gli enti locali, la possibilità di sostituire la pubblicazione integrale del bando con l’avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
La norma regolamentare è tuttora vigente ed integra la previsione generale dell’art. 35, terzo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, recante principi in materia di procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, che si limita a prescrivere la “adeguata pubblicità della selezione” senza specificare altro in ordine alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010 n. 871).
A diversa conclusione non può giungersi sulla base dell’art. 32 della legge n. 69 del 2009, come vorrebbero le parti resistenti.
E’ vero che primo comma dell’art. 32 stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici; ma, di contro, il settimo comma dell’art. 32 prevede espressamente che “è fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e i relativi effetti giuridici…”, in tal modo confermando l’obbligatorietà della pubblicazione dei bandi di concorso in Gazzetta Ufficiale e gli effetti giuridici che a tale pubblicazione conseguono (in questo senso: Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 12 dicembre 2013 n. 934; TAR Lazio, sez. III-quater, 1 aprile 2014 n. 3554; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 22 febbraio 2013 n. 145; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 8 giugno 2012 n. 1474).
Secondo l’interpretazione testuale e sistematica più corretta del settimo comma dell’art. 32, la “salvezza” dell’obbligatorietà e degli effetti della pubblicità in Gazzetta Ufficiale non può essere oggettivamente circoscritta oggettivamente alle sole gare d’appalto disciplinate dal d.lgs. n. 163 del 2006. Il comma recita: “è fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001 (…), e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. L’ultimo inciso, ossia il riferimento all’art. 7 del Codice degli appalti pubblici, non può che essere riferito alla pubblicità mediante l’Osservatorio gestito dall’Autorità di vigilanza (oggi Autorità nazionale anticorruzione).
Così interpretato il settimo comma dell’art. 32 della legge n. 69 del 2009, che conferma nei termini descritti e senza limitazioni l’obbligo di pubblicità nella Gazzetta Ufficiale, non si pone alcuna questione di prevalenza della norma di rango legislativo sulla norma anteriore di rango regolamentare (l’art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994), come invece affermato dalla difesa del Comune di Gavi.
Il motivo, pertanto, è fondato e comporta l’annullamento del procedimento concorsuale e della graduatoria finale.
- E’ viceversa improcedibile, per difetto di interesse, l’ultimo motivo di ricorso avente ad oggetto l’accesso civico ai regolamenti comunali.
La domanda di risarcimento del danno è respinta, poiché dall’annullamento dell’esito del concorso discende la piena soddisfazione dell’interesse azionato dal ricorrente.
- Le spese processuali possono essere compensate, vista la novità della questione giuridica affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui motivazione, ed annulla la graduatoria finale di concorso del 30 marzo 2015.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Antonino Masaracchia, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)