Sentenza n. 7884 ud. 28/01/2015 – deposito del 20/02/2015
Nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, avverso il provvedimento reso dal tribunale di sorveglianza è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., innanzi al medesimo tribunale, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.