Sentenza n. 14268 del 08/07/2015
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, i ritardi ultrannuali nel deposito dei provvedimenti possono ritenersi “giustificabili” solo in presenza di giustificazioni proporzionate alla loro ampiezza, dovendosi, in ogni caso, tener conto del carico di lavoro incombente sul magistrato, nonché dell’esistenza ed entità di eventuali impegni aggiuntivi affidati al medesimo.