PRESCRIZIONE DEL REATO ANCHE PER GLI IMPUTATI INCAPACI DI STARE IN GIUDIZIO PER INFERMITÀ MENTALE IRREVERSIBILE

PRESCRIZIONE DEL REATO

 

Molto si dibatte di prescrizione anche per l’approvazione della legge di riforma appena accettata dalla Camera che congela i termini in caso di condanna. Ora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 45 depositata il 25 marzo 2015 e scritta da Giorgio Lattanzi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 159, primo comma, del Codice penale, nella parte in cui, se lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento penale e questo venga perciò sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.

Quindi se lo stato di infermità è irreversibile, la prescrizione corre e l’imputato può avere il proscioglimento per intervenuta prescrizione. Mentre con il sistema vigente l’imputato in stato di incapacità non poteva fruire della prescrizione, che veniva sospesa insieme al procedimento, di fatto per tutta la durata della malattia. E se la malattia era irreversibile, allora la sospensione della prescrizione durava per tutta la vita.

La questione era stata sollevata dal tribunale di Milano nell’ambito di un dibattimento a carico di una persona imputabile al momento del fatto di falso in bilancio, poi però risultata, a causa di un incidente stradale, colpita da disturbo delirante megalomaniaco di carattere irreversibile, tanto da escludere una partecipazione cosciente al procedimento.

Tra le norme costituzionali che il tribunale riteneva violate c’erano l’articolo 3 perché sarebbe irragionevole che alla condizione dell’imputato incapace in maniera irreversibile di partecipare al processo facciano seguito le stesse conseguenze giuridiche previste in caso di impedimenti solo transitori; inoltre, a venire compromessa, oltre che il diritto di difesa, sarebbe anche la funzione rieducativa della pena, inflitta dopo un processo risalente nel tempo e interrotto per gravi condizioni dell’imputato.

La Consulta ha così sottolineato la paralisi processuale provocata dalla sospensione a tempo indeterminato del giudizio; paralisi che potrebbe cessare solo in caso di proscioglimento per effetto del maturare della prescrizione. Un’ipotesi però destinata a non verificarsi per effetto della sospensione dei termini. In questa situazione, a venire pregiudicata è la posizione dell’imputato che “rimarrà perennemente tale”, esposto a una durata protratta e scandita da periodici controlli sulle condizioni di salute.

Per la Corte Costituzionale, la sospensione può essere assimilata a una parentesi che “una volta aperta, deve anche chiudersi, altrimenti si modifica la sua natura e si altera profondamente la fattispecie alla quale la sospensione si applica”. Una sospensione della prescrizione che non ha scadenza rende di fatto imperscrittibile il reato per il quale si procede e provoca una violazione dell’articolo 3 della Costituzione, per disparità di trattamento.

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