Stupefacenti: applicazione dell’indulto

stupefacenti

Sentenza n. 13062 ud. 19/03/2015 – deposito del 27/03/2015

In tema di stupefacenti, la Prima sezione della Corte di cassazione ha affermato che l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità, di cui all’art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, costituisce un’ipotesi autonoma di reato riconducibile all’art. 416 cod. pen.; ne consegue che a tale associazione – anche se aggravata ai sensi dei commi quarto e quinto dell’art. 74 – è applicabile l’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, in quanto il divieto di applicazione del beneficio è previsto, dalla predetta legge, per le sole ipotesi di cui all’art. 74, commi primo, quarto e quinto, del citato d.P.R. n. 309 del 1990.

Presidente: A. Cortese

Relatore: L. P. Caiazzo

13062_03_2015 (235 Kb)

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