MULTA VALIDA ANCHE SE IL VIGILE NON HA FERMATO L’AUTOMOBILISTA PER MANCANZA DI SPAZIO

MULTA VALIDA

È valida la contravvenzione per l’automobilista che circola in una zona interdetta al traffico, anche se i vigili non lo hanno fermato per la mancanza di spazio sul margine della carreggiata”. È quanto ha stabilito in data 24 marzo 2015 la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 5829/2015.

Nel caso sottoposto al vaglio dei Giudici di Legittimità, l’automobilista aveva impugnato il verbale di accertamento che la polizia municipale di Roma aveva redatto per averlo sorpreso mentre circolava in una zona interdetta al traffico per motivi legati alla prevenzione dell’inquinamento acustico. Secondo il conducente, la multa doveva considerarsi illegittima perché gli agenti della municipale lo avrebbero dovuto fermare.

Opponendosi alla contravvenzione il conducente aveva sostenuto, in particolare, che l’indicazione dell’impossibilità degli agenti di fermare il veicolo per assenza di spazi a margine della carreggiata dovesse essere qualificata come una mera clausola di stile. Di qui l’illegittimità per mancata contestazione immediata della violazione commessa.

Al contrario, i giudici di merito avevano rigettato l’appello principale e accolto l’appello incidentale proposto, confermando la legittimità della contravvenzione e riconoscendo un carattere meramente esemplificativo all’elenco delle ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 384 del regolamento di esecuzione del , è consentita la mancata contestazione immediata dell’infrazione commessa.

I Giudici hanno ritenuto di dover condividere e ribadire le conclusioni di cui alla sentenza di appello affermando che: “Anche se l’automobilista aveva contestato quanto scritto nel verbale di accertamento in merito all’assenza di spazio sui margini della carreggiata, avrebbe potuto contestare la veridicità di tale accertamento, basato sulla pura percezione sensoriale di una realtà statica, non necessitante di alcun apprezzamento o valutazione tecnica, solamente sollevando querela di falso. Dalle considerazioni sopra esposte discende, logicamente, l’irrilevanza del profilo attinente l’asserito vizio di omessa motivazione circa il nesso logico intercorrente tra la notorietà dell’assenza di corsia di emergenza sul luogo dell’infrazione e l’impossibilità di contestazione immediata della violazione. Infatti, anche qualora si accertasse l’effettiva inesistenza di tale nesso, ciò non sarebbe da solo sufficiente a far ritenere illegittimo l’accertamento, avente efficacia di prova legale per le ragioni sopra esposte, dell’assenza, nel luogo dell’infrazione, di un adeguato margine per l’arresto in sicurezza del veicolo del ricorrente”.

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