Ansia da lavavetri: il T.A.R. deciderà sul diritto al risarcimento dell’automobilista

Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza 2 luglio 2015 n. 13568

lavavetri 2

Arriva nel nostro ordinamento una nuova declinazione di danno esistenziale: quella dell’ansia da lavavetri e sarà il giudice amministrativo a stabilirne la rilevanza.

Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 13568/2015 che ha affermato che “L’ansia e il disagio che possono derivare agli automobilisti dalla presenza dei lavavetri ai semafori, pur non configurando un diritto soggettivo del cittadino che percorre la strada, potrebbero scontrarsi con un interesse legittimo (che rientra nella competenza del giudice amministrativo) all’adozione da parte dei Comuni di provvedimenti contingibili e urgenti che tutelino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

Il caso fa riferimento ad un automobilista di Udine che ha sollevato la questione dinanzi al Giudice di Pace del capoluogo friulano ritenendo, secondo l’art. 2051 C.C., che “La presenza di pedoni ben vestiti e ben pasciuti che domandano (con insistenza) soldi sulla strada comunale deve essere considerata un pericolo e un’insidia equiparabile al tronco caduto sull’asfalto e perciò fuori posto rispetto al diritto di circolare dell’automobilista. Per cui, il Comune è tenuto alla materiale attività di sgombero della carreggiata di tali pericoli/insidie per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico”.

Il Tribunale di Udine, invece, nello stabilire la giurisdizione amministrativa ha sostenuto che il danno lamentato non derivava direttamente dalla strada (“la cosa in custodia”), per effetto di un’omessa attività materiale del Comune, ma dalla mancata adozione di misure volte a fermare l’accattonaggio, e cioè dal mancato esercizio di poteri autoritativi.

Una posizione confermata dalla Suprema Corte secondo cui la richiesta di “aiuto” o il “mendacio”, essendo attività umane, non possono essere poste sullo stesso piano dell’obbligo di “pulizia delle strade” che grava sull’Ente proprietario delle stesse, ai sensi dell’articolo 14 del Codice della Strada, ma semmai ostacoli da superare mediante l’adozione di apposite misure.

Spetterà dunque al T.A.R., adesso, l’oneroso compito di stabilire se e quali danni possono derivare al cittadino automobilista fruitore di strade pubbliche dall’ansia e dal disagio causati dalla presenza dei lavavetri nei pressi dei semafori.

 

 

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