Misure di prevenzione e antimafia

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Sentenza n. 9774 ud. 11/02/2015 – deposito del 06/03/2015

La Seconda Sezione della Suprema Corte ha affermato il principio per cui in tema di confisca di prevenzione ai sensi dell’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni contro la mafia”), la confisca di una impresa costituita in forma societaria, della quale sia stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un’associazione mafiosa e in cointeressenza con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali di terzi), laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto e laddove la sua illecita attività si riveli assorbente in tutto o in gran parte rispetto all’attività economica dell’impresa.

 

Presidente: F. Fiandanese

Relatore: L. G. Lombardo

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