Sentenza n. 10069 ud. 19/02/2015 – deposito del 10/03/2015
La Seconda Sezione ha escluso l’abnormità dell’ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare nega al pubblico ministero la possibilità di contestare nuovi fatti di reato legati dal vincolo della continuazione a quelli già contestati, osservando che il provvedimento, sotto il profilo strutturale, rientra nel potere del Gup di controllare e autorizzare le contestazioni suppletive e, sotto l’aspetto funzionale, non provoca alcuna stasi processuale in ragione della possibilità per il pubblico ministero di esercitare separatamente l’azione penale.