Sentenza n. 12139 ud. 12/12/2014 – deposito del 23/03/2015
Con sentenza depositata il 23 marzo 2015, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che la previsione di cui all’art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. – nel testo introdotto dal decreto legge n. 92/2014 prima della modifica apportata in sede di conversione – non determina l’automatica caducazione della misura cautelare carceraria disposta per il reato di rapina aggravata, pur se la pena ancora da espiare (tenuto conto del presofferto cautelare) sia inferiore ai tre anni, giacché, in ragione del titolo di reato, non sarebbe possibile disporre la sospensione dell’esecuzione ex art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen.