LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE IN INTERNET. NON RILEVA IL CANALE DI DIFFUSIONE VALE IL DIRITTO D’AUTORE ANCHE PER LE OPERE DIGITALI

La rete internet, accessibile anche in forma mobile su una molteplicità di supporti informatici (tablet, smartphone, console, display, ecc.), è uno dei canali di diffusione delle opere oggi esisteti, perciò il fatto che un’opera sia diffusa in internet oppure in negozio di libri non rileva come differenza e non fa venir meno la tutela del diritto d’autore. L’art. 2575 del Codice civile stabilisce infatti che “Tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l’espressione formano oggetto del diritto d’autore”. Il diritto d’autore viene acquistato con la creazione dell’opera che appartiene a chi ne è l’autore (art. 2576 C.C.). Esclusivamente l’autore ha il diritto di disporre a suo piacimento sull’utilizzazione economica della propria opera, ad es. può cedere tutti o parte dei diritti a un produttore, concedere l’opera in licenza, ecc. In ogni caso l’autore ha diritto ad essere riconosciuto come autore dell’opera.

Da ciò si evince che la diffusione in internet delle opere non ha alcuna rilevanza giuridica, è solo per disinformazione che alcuni ritengono erroneamente che internet si posizioni “fuori dal diritto”. Invece è vero il contrario, valgono in internet le stesse norme giuridiche ed economiche dei canali didiffusione tradizionali. La legge 248/2000 ha perciò stabilito specifiche norme per aumentare la tutela del diritto d’autore e combattere la pirateria e contraffazione informatica.

La tutela economica di un’opera dura fino al settantesimo anno dalla morte dell’autore, dopo la morte dell’autore le licenze o autorizzazioni necessarie per l’utilizzo dell’opera devono essere richieste agli eredi che hanno diritto ai benefici economici sull’opera di cui era stato autore il de cuius.

La violazione del diritto d’autore comporta sanzioni penali anche gravi, soprattutto nel caso di utilizzo a fini di lucro dell’opera altrui. La presenza nell’opera di indicazioni sul copyright non è necessaria per la validità del diritto d’autore, che come sopra richiamato, viene acquisito dall’autore in origine. L’assenza delle indicazioni sul copyright non fa venire meno il diritto d’autore e non autorizza all’utilizzo. Specifiche licenze possono essere concesse dagli autori che desiderano favorire la diffusione della propria opera ad esempio le licenze “creative commons”.

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