Tamponamenti a catena: di chi è la colpa?

Codice della Strada

A chi va addebitata la responsabilità del sinistro quando sono coinvolti più veicoli.

tamponamentoIl tamponamento è un tipo di sinistro stradale che si realizza quando un veicolo riceve un urto posteriore con la parte anteriore del veicolo che lo segue in strada. Il tamponamento tra due o più auto è causato, quasi sempre, dal mancato rispetto delle disposizioni riguardo la distanza di sicurezza che avrebbero consentito un adeguato spazio di frenatura e manovra; ciò a meno che il tamponatore non dimostri che il sinistro si è verificato per causa a lui non imputabile (ad es. a causa della vettura tamponata).

In questi casi, la responsabilità quasi immediata viene addebitata in capo al veicolo che tampona secondo l’art. 141 (“E’ obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”) e l’art. 149 comma 1 del Codice della Strada (“Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale da permettere l’arresto tempestivo evitando collisioni”) che disciplinano il comportamento da mantenere durante la guida dell’auto.

Più problematica è l’individuazione del “colpevole” nei tamponamenti multipli a catena che coinvolgono diverse autovetture, l’una tamponatrice dell’altra. In caso di tamponamento multiplo è necessario effettuare una distinzione tra il sinistro avvenuto tra veicoli fermi in colonna e tra veicoli in movimento.

Nell’ipotesi di colonna ferma (in coda al semaforo, nel traffico, ecc.) la Giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità vada addebitata al conducente dell’ultimo veicolo, ossia colui che ha generato la prima collisione da cui sono scaturiti i successivi tamponamenti. Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna (Cass. n. 8646/2003; Cass. n. 18234/2008). Le richieste di risarcimento danni andranno inoltrate tutte alla compagnia assicurativa del conducente che ha generato il primo tamponamento.

Diversa la situazione nel tamponamento a catena tra mezzi in movimento, magari per un decentramento immediato di uno dei veicoli. In questo caso trova applicazione l’art. 2054 C.C. comma 2 che cita: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Per cui si ritiene che siano responsabili, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 4021/2013). In poche parole, il conducente dell’ultimo veicolo è responsabile dei danni causati al mezzo che lo procede che, a sua volta, è responsabile del tamponamento al mezzo che gli sta davanti.

Nel caso in cui si fornisca una prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il tamponamento, anche se in movimento (come avviene quando il veicolo nel mezzo è stato prima tamponato e poi sospinto contro il veicolo antistante a causa dell’eccessiva velocità del veicolo investitore), il secondo/terzo veicolo tamponato non sarà responsabile del danno causato. Si tratta, quindi, di responsabilità concorrente: la domanda risarcitoria potrà essere promossa da ciascun tamponato alla compagnia assicuratrice del veicolo tamponatore.

È evidente che il primo veicolo della colonna (il quale viene tamponato, ma non tampona nessun altro) non avrà alcuna responsabilità.

 

APPROFONDIMENTO

Chi causa la collisione in un tamponamento, avendo violato l’art. 149 del C.d.S., sarà soggetto ad una sanzione amministrativa e dovrà pagare una somma compresa tra euro 41 ed euro 68. Nel caso in cui l’inadempienza della norma abbia provocato una collisione dalla quale i veicoli coinvolti abbiano riportato gravi danni – che possono far sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione – gli stessi dovranno essere sottoposti a revisione singola e l’automobilista dovrà pagare un’ammenda tra euro 84 ed euro 335.

Il tamponamento che genera lesioni gravi alle persone (oltre ai danni alle cose) prevede per il conducente una sanzione amministrativa tra euro 419 ed euro 1.682, salvo applicazione di sanzioni penali per delitti di lesioni colpose o omicidio colposo.

Non osservare la distanza di sicurezza decurta 3 punti dalla patente se la collisione ha generato lievi danni a cose. I punti decurtati diventano 5 nei casi in cui i danni causati alle cose sono di grave entità. Infine, se dall’urto si generano lesioni alle persone i punti sottratti sono 8.

Scatta la sospensione della patente di guida, da uno a tre mesi, dell’automobilista che in un periodo di due anni abbia violato almeno per due volte la distanza di sicurezza e quindi abbia causato un tamponamento. Le cose si complicano quando il tamponamento provoca lesioni gravi alle persone, che siano il guidatore o passeggeri delle altre vetture: in caso di lesione personale colposa è prevista una sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi; quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni; in caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Qualora il tamponamento – generato da un automobilista sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o in stato di ebbrezza – abbia causato una lesione personale colposa grave/gravissima o vittima, il giudice applicherà la revoca della patente.

 

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