Ordinanza interlocutoria n. 25353 del 28/11/2014
La Seconda Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione – su cui sussiste contrasto – se il limite alla rilevabilità, in ogni stato e grado del giudizio, del difetto della “legitimatio ad processum” del rappresentante, costituito dal giudicato, implichi un’espressa affermazione del giudice circa l’esistenza del potere rappresentativo o possa altrimenti implicitamente desumersi anche dall’avvenuta decisione del merito della causa.