Ordinanza interlocutoria n. 24408 del 17/11/2014
La Terza Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione – su cui sussiste contrasto – relativa alle condizioni di applicazione, rispetto alle prove documentali, del divieto di nuove prove in appello sancito dall’art. 345 cod. proc. civ. (nel testo – “ratione temporis” applicabile – successivo alle modifiche apportate dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353), rilevando un duplice contrasto di giurisprudenza, in relazione alla nozione sia di novità della prova, che di indispensabilità della stessa.