Ordinanza interlocutoria n. 223 del 12/01/2015
La Seconda Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione – su cui sussiste contrasto – se avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello adottata ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. sia sempre precluso il ricorso per cassazione (ordinario o straordinario) oppure se tale preclusione non operi qualora l’inammissibilità dell’appello sia stata dichiarata per ragioni processuali.