Sentenza n. 24718 del 04/12/2015
La Prima Sezione Civile, andando di contrario avviso ad un proprio precedente specifico ma muovendosi nel solco di un orientamento generale ormai prevalente in materia di incompatibilità, ha escluso che la partecipazione del giudice delegato che ha deciso sulla domanda di insinuazione al passivo fallimentare al collegio giudicante chiamato a pronunciarsi sulla conseguente opposizione allo stato passivo possa determinare la nullità della decisione, in quanto l’incompatibilità prevista dalla legge può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione del giudice, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c.