Il Senato ha approvato in via definitiva lo scorso 19 maggio il Disegno di Legge S. 1345 – B, nella versione votata dalla Camera dei Deputati in terza lettura, relativo a “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (c.d. DDL “Ecoreati”).
Con esso vengono apportate alcune significative modifiche in materia di reati ambientali, tra cui segnaliamo:
- L’introduzione nel Codice penale di nuove ipotesi di reato contro l’ambiente (Titolo VI bis, “Dei delitti contro l’ambiente”) e altre disposizioni a esse connesse (circostanze aggravanti, ravvedimento operoso, confisca, ordine di ripristino). In particolare, si fa riferimento ai delitti di:
- Inquinamento ambientale anche colposo (artt. 452 bis e 452 quinquies cod. pen.)
- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 ter cod. pen.)
- Disastro ambientale anche colposo (art. 452 quater e 452 quinquies cod. pen.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies cod. pen.)
- Impedimento del controllo (art. 452 septies cod. pen.)
- Omessa bonifica (art. 452 terdecies cod. pen.)
- L’integrazione di alcuni articoli del Codice penale in tema di pene accessorie e prescrizione, nonché della norma in materia di coordinamento delle indagini prevista nelle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.
- L’integrazione di alcune fattispecie criminose previste e punite nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente) tra cui:
- l’operatività della “condizione di non punibilità” richiamata all’art. 257 del Codice, in materia di bonifica dei siti, è stata circoscritta ai soli reati contravvenzionali in materia ambientale;
- l’introduzione del nuovo comma 4 bis dell’art. 260 del Codice dell’Ambiente, che prevede la confisca obbligatoria e per equivalente in relazione alla commissione del delitto di “Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti”.
- Novità in tema di “Responsabilità amministrativa da reato degli Enti” ex D. Lgs. n 231/2001. Sono stati inseriti all’art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 i seguenti reati:
- “Inquinamento ambientale” (art. 452 bis cod. pen.)
- “Disastro ambientale” (art. 452 quater cod. pen.
- “Delitti colposi contro l’ambiente” (art. 452 quinquies cod. pen., ossia “Inquinamento ambientale” e “Disastro ambientale” colposi)
- Associazione per delinquere (comune e mafiosa) aggravata ai sensi dell’art. 452 octies cod. pen.
- “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (art. 452 sexies cod. pen.)
Dunque anche gli Enti possono incorrere nella responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 in relazione alle ipotesi di reato richiamate nella succitata disposizione, con applicazione di sanzioni pecuniarie e, nei soli casi di condanna per i delitti di “Inquinamento ambientale” e di “Disastro ambientale”, delle sanzioni interdittive previste all’art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001.
I nuovi “ecoreati” “Titolo VI-bis dei delitti contro l’ambiente” |
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Inquinamento ambientale
Art. 452-bis c.p. |
Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
· delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; · di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena sarà ridotta da un terzo a due terzi in caso di delitto colposo. |
Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
Art. 452-ter c.p. |
· Reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall’inquinamento ambientale derivi una lesione personale;
· reclusione da 3 a 8 anni in caso di una lesione grave; · reclusione da 4 a 9 anni in caso di una lesione gravissima; · reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. In caso di eventi lesivi plurimi e a carico di più persone si infligge la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo. |
Disastro ambientale
Art. 452-quater c.p. |
Reclusione da 5 a 15 anni per chiunque cagiona:
· un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; · un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; · un’offesa alla pubblica incolumità. Il delitto si considera aggravato se commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette. La pena sarà ridotta da un terzo a due terzi in caso di delitto colposo. |
Traffico di materiali ad alta radioattività
Art. 452-sexies c.p. |
Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro per chiunque “cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”.
Il delitto si considera aggravato nel caso in cui ne derivi un inquinamento o un disastro ambientale. La pena è aumentata fino alla metà. |
Impedimento del controllo
Art. 452-septies c.p. |
Reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque impedisce, ostacola o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza. |
Omessa bonifica
Art. 452-terdecies c.p. |
Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 20.000 a 80.000 euro nel caso di inadempienza all’obbligo di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi. |
Il testo completo della L. 68/2015 è scaricabile dal seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/28/15G00082/sg.