Delitti contro l’ambiente: le nuove disposizioni

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Il Senato ha approvato in via definitiva lo scorso 19 maggio il Disegno di Legge S. 1345 – B, nella versione votata dalla Camera dei Deputati in terza lettura, relativo a “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (c.d. DDL “Ecoreati”).

Con esso vengono apportate alcune significative modifiche in materia di reati ambientali, tra cui segnaliamo:

  1. L’introduzione nel Codice penale di nuove ipotesi di reato contro l’ambiente (Titolo VI bis, “Dei delitti contro l’ambiente”) e altre disposizioni a esse connesse (circostanze aggravanti, ravvedimento operoso, confisca, ordine di ripristino). In particolare, si fa riferimento ai delitti di:
  • Inquinamento ambientale anche colposo (artt. 452 bis e 452 quinquies cod. pen.)
  • Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 ter cod. pen.)
  • Disastro ambientale anche colposo (art. 452 quater e 452 quinquies cod. pen.)
  • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies cod. pen.)
  • Impedimento del controllo (art. 452 septies cod. pen.)
  • Omessa bonifica (art. 452 terdecies cod. pen.)
  1. L’integrazione di alcuni articoli del Codice penale in tema di pene accessorie e prescrizione, nonché della norma in materia di coordinamento delle indagini prevista nelle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.
  1. L’integrazione di alcune fattispecie criminose previste e punite nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente) tra cui:
  • l’operatività della “condizione di non punibilità” richiamata all’art. 257 del Codice, in materia di bonifica dei siti, è stata circoscritta ai soli reati contravvenzionali in materia ambientale;
  • l’introduzione del nuovo comma 4 bis dell’art. 260 del Codice dell’Ambiente, che prevede la confisca obbligatoria e per equivalente in relazione alla commissione del delitto di “Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti”.
  1. Novità in tema di “Responsabilità amministrativa da reato degli Enti” ex D. Lgs. n 231/2001. Sono stati inseriti all’art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 i seguenti reati:
  • “Inquinamento ambientale” (art. 452 bis cod. pen.)
  • “Disastro ambientale” (art. 452 quater cod. pen.
  • “Delitti colposi contro l’ambiente” (art. 452 quinquies cod. pen., ossia “Inquinamento ambientale” e “Disastro ambientale” colposi)
  • Associazione per delinquere (comune e mafiosa) aggravata ai sensi dell’art. 452 octies cod. pen.
  • “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (art. 452 sexies cod. pen.)

Dunque anche gli Enti possono incorrere nella responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 in relazione alle ipotesi di reato richiamate nella succitata disposizione, con applicazione di sanzioni pecuniarie e, nei soli casi di condanna per i delitti di “Inquinamento ambientale” e di “Disastro ambientale”, delle sanzioni interdittive previste all’art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001.

 

I nuovi “ecoreati”

“Titolo VI-bis dei delitti contro l’ambiente”

Inquinamento ambientale

Art. 452-bis c.p.

Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

·  delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

·  di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena sarà ridotta da un terzo a due terzi in caso di delitto colposo.

Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

Art. 452-ter c.p.

· Reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall’inquinamento ambientale derivi una lesione personale;

·  reclusione da 3 a 8 anni in caso di una lesione grave;

·  reclusione da 4 a 9 anni in caso di una lesione gravissima;

·  reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona.

In caso di eventi lesivi plurimi e a carico di più persone si infligge la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo.

Disastro ambientale

Art. 452-quater c.p.

Reclusione da 5 a 15 anni per chiunque cagiona:

·  un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

· un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

·  un’offesa alla pubblica incolumità.

Il delitto si considera aggravato se commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

La pena sarà ridotta da un terzo a due terzi in caso di delitto colposo.

Traffico di materiali ad alta radioattività

Art. 452-sexies c.p.

Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro per chiunque “cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”.

Il delitto si considera aggravato nel caso in cui ne derivi un inquinamento o un disastro ambientale. La pena è aumentata fino alla metà.

Impedimento del controllo

Art. 452-septies c.p.

Reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque impedisce, ostacola o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza.
Omessa bonifica

Art. 452-terdecies c.p.

Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 20.000 a 80.000 euro nel caso di inadempienza all’obbligo di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi.

 

Il testo completo della L. 68/2015 è scaricabile dal seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/28/15G00082/sg.

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