Con la circolare 09/06/2015 n° 23/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce una breve guida sull’istituto del ravvedimento operoso, radicalmente rinnovato dalla Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014).
Grazie alle nuove norme, a partire dal primo gennaio i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dalla nuova versione dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, beneficiando di una sostanziale riduzione delle sanzioni (da un decimo a un quinto del minimo), graduata in proporzione alla tempestività dell’autocorrezione e al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
Il ravvedimento può essere attivato fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità o l’esito del controllo formale.
Per maggiori info: circolare 09/06/2015 n° 23/E