Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014
Le Sezioni unite, a definizione di una questione di massima, hanno ribadito il principio che, ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione di cui all’art. 39, ultimo comma, cod. proc. civ., occorre avere riguardo al momento in cui la notifica si è perfezionata con la consegna al destinatario (o a chi sia abilitato a ricevere l’atto), che non viene anticipato nel caso in cui tra due cause, rispetto alle quali si ponga un problema di litispendenza o continenza, una sia introdotta con ricorso e l’altra con citazione.