La Camera ha approvato con 276 sì e 20 no la legge che istituisce il reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. A favore si sono espressi i gruppi Pd, Ap, Lega, Fdi, Sc, Pi-Cd e i deputati del gruppo Misto. Contro hanno votato Sel, mentre M5S e Fi si sono astenuti. Il testo, avendo subito diverse modifiche, torna al Senato per la terza lettura.
Diverse le novità introdotte, ma la caratteristica più rilevante è che l’omicidio stradale colposo diventa un reato a sé e viene sanzionato con un aggravamento delle pene nel caso venga commesso sotto l’effetto di droghe o alcol o per chi si dà alla fuga.
Ecco le principali novità contenute nella legge:
OMICIDIO STRADALE
L’omicidio stradale colposo diventa reato a sé, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il Codice della Strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi, infatti, uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere. Sanzione che nei casi più gravi può arrivare fino a 18 anni in caso di omicidio stradale di più persone. Sarà, invece, punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia commesso l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità – cioè doppia del consentito in centro urbano e comunque non inferiore a 70 km/h, oppure superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima sulle strade extraurbane – guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi).
LESIONI STRADALI
Stretta anche per le lesioni stradali. Ipotesi base invariata, ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Comunque, per chi ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
CONDUCENTI MEZZI PESANTI
L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
FUGA CONDUCENTE
Se il conducente fugge dopo l’incidente senza prestare soccorso scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. È, inoltre, stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena è, invece, diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.
REVOCA PATENTE
In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Per le ipotesi meno gravi, invece, la revoca va dai 5 ai 12 anni.
RADDOPPIO PRESCRIZIONE:
Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta pesante e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il Pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
PERIZIE COATTIVE
Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il DNA. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal Pm.