Istituti di prevenzione e pena

Sentenza n. 46966 ud. 16/07/2015 – deposito del 26/11/2015

ARRESTO

La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato, in materia di reclamo proposto dal detenuto ai sensi dell’art. 35 ter ord. pen., che: – il ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità del reclamo proposto ex art. 35 ter ord. pen., emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non può essere qualificato come reclamo ex art. 35-bis, comma 4, ord. pen.; – il rinvio contenuto nell’art. 35 ter ord. pen. al pregiudizio di cui all’art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen., ai fini della riduzione della pena, non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio al momento della presentazione della domanda.

Presidente: S. Chieffi

Relatore: L. La Posta

46966_11_2015 (602 Kb)

Hai bisogno di una consulenza? Scrivici

Nome*

Email*

Messaggio

Potrebbe interessarti anche...