Sentenza n. 46966 ud. 16/07/2015 – deposito del 26/11/2015
La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato, in materia di reclamo proposto dal detenuto ai sensi dell’art. 35 ter ord. pen., che: – il ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità del reclamo proposto ex art. 35 ter ord. pen., emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non può essere qualificato come reclamo ex art. 35-bis, comma 4, ord. pen.; – il rinvio contenuto nell’art. 35 ter ord. pen. al pregiudizio di cui all’art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen., ai fini della riduzione della pena, non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio al momento della presentazione della domanda.