Sentenza n. 23669 del 06/11/2014
Ai sensi del nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come riformato dalla c.d. legge Fornero, va tenuto distinto il fatto materiale dalla sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, sicché la tutela reintegratoria trova ingresso solo in relazione alla verifica della sussistenza o insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, con la conseguenza che esula dalla fattispecie, posta alla base della reintegrazione, ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato.