Sentenza n. 3136 del 17/02/2015
La fase dell’opposizione, ai sensi dell’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l’ordinanza e pertanto non sussiste alcun vizio della sentenza nel caso in cui il giudice persona fisica di essa sia lo stesso della fase ordinaria.