Sentenza n. 909 del 20/01/2015
Ai fini dell’equa riparazione per durata irragionevole, il giudizio concernente lo status della persona (nella specie, riconoscimento della condizione di rifugiato politico), in quanto incidente sul diritto alla vita privata e familiare, deve avere, in conformità alla giurisprudenza della Corte EDU, una durata massima di due anni e sette mesi anziché di tre anni.