PER I CLIENTI DEI PROFESSIONISTI RISARCIMENTO A TUTELA ALLARGATA

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Ampia tutela legale per il cliente vittima del reato del professionista “di fiducia”. La Seconda civile della Cassazione (Sentenza 7 aprile 2015 n. 6921), annullando una decisione della Corte d’Appello di Milano, ha infatti stabilito che il calcolo della prescrizione dell’azione civile di risarcimento non decorre dal giorno (ultimo) di commissione del reato, ma bensì da quando l’illecito “manifesta all’esterno i suoi effetti”, in sostanza dal momento in cui la vittima percepisce se stessa come tale.

Il caso era nato all’inizio del 2002, quando il titolare di due srl aveva citato a giudizio (civile) il commercialista “di fiducia”, reo di aver distratto nel decennio precedente somme dai conti correnti bancari, oltre che di aver usato impropriamente deleghe bancarie e modulistica in bianco, infine di aver soppresso documentazione fiscale/contributiva. Nei giudizi di merito, tuttavia, Tribunale e Corte d’Appello avevano statuito il decorso della prescrizione quinquennale, considerato che le distrazioni patrimoniali datavano tra il ‘92 e il ‘93 e l’ultimo episodio (utilizzo delle deleghe) al ‘96.

La Seconda civile ha in primo luogo escluso l’applicabilità del 3° comma dell’articolo 2947 del Codice Civile (decorso – allungato – a partire dalla data di estinzione del reato o dalla data di irrevocabilità della sentenza) perché nell’ipotesi di causa la prescrizione del reato è più breve di quella dell’azione per il risarcimento. Pertanto il calcolo non può che essere strettamente correlato alla data del reato. Tuttavia, sottolinea la Cassazione, pur versando in ipotesi di illecito extracontrattuale (in quanto appunto reato) con prescrizione quinquennale, bisogna attenersi al principio secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (articolo 2935 del Codice Civile)”.

In sostanza, argomenta la Corte, “non è conforme al diritto far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dal fatto illecito lesivo, anziché dal manifestarsi all’esterno della produzione del danno”, come del resto da consolidata giurisprudenza (12666/2003; 9927/2000; 8845/1995 tra le altre). Sia per responsabilità contrattuale sia extracontrattuale “il termine inizia a decorrere non già dal momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.

Quanto alla valutazione delle firme del cliente, falsificate dal professionista, la Seconda ha avallato l’esclusione del dolo specifico già rilevata dall’Appello. Per riscontrarlo in una scrittura privata – quale è un verbale di assemblea ordinaria di società – non è sufficiente “il solo fatto che l’atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che l’autore abbia perseguito il fine, di qualsiasi natura (legittimo o illegittimo) di trarre un vantaggio dall’atto”.

Fonte Il Sole24Ore 

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