Sentenza n. 24401 del 17/11/2014
Ai fini dell’acquisto per usucapione di una servitù di veduta, è sufficiente che le opere permanenti destinate al relativo esercizio siano visibili da un qualsiasi punto d’osservazione, anche estraneo al fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso di una via pubblica.