Impugnazioni civili: sisma dell’Aquila

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Sentenza n. 24841 del 21/11/2014

Nel termine lungo per la proposizione dell’appello – ancora pendente alla data di entrata in vigore (28 giugno 2009) della legge 24 giugno 2009, n. 77, che nel convertire il d.l. 28 aprile 2009, n. 39, ha inserito nel testo dell’art. 5 il comma 1 bis, che ha disposto la sospensione dei termini, fino al 31 luglio 2009, “per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’art. 1, comma 2” (ovvero, quelli abruzzesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009) – deve computarsi l’intero arco temporale compreso tra la data del sisma ed il 31 luglio 2009, a prescindere dalla circostanza che tale speciale ipotesi di sospensione sia sta prevista solo dalla legge di conversione del predetto decreto legge.

Presidente: L. A. Russo

Estensore: A. Scrima

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