Ordinanza interlocutoria n. 946 del 21/01/2015
La Sezione Tributaria civile ha rimesso al Primo Presidente della Corte, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, su cui sussiste contrasto, se, in tema di IVA, per i consorzi costituiti secondo il tipo della società di capitali, per scopi previsti dall’art. 2602 cod. civ., sia imprescindibile, in funzione della c.d. neutralità e trasparenza del consorzio, l’integrale “ribaltamento” sulle imprese consorziate di tutte le operazioni economiche da esso conseguite, comprese quelle poste in essere dalla società consortile con proprie strutture, o con l’impiego di imprese terze.