Misure precautelari e cautelari: imputato o indagato straniero alloglotta

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Sentenza n. 14990 ud. 19/02/2015 – deposito del 13/04/2015

In tema di traduzione dell’ordinanza cautelare, la Terza sezione della Corte di cassazione ha affermato che, qualora la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’indagato emerga nel corso dell’interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall’art. 294, secondo comma, cod. proc. pen., e che, se il giudice dispone la traduzione del provvedimento coercitivo in un “termine congruo”, dal deposito di essa decorre nuovamente il termine per l’interrogatorio, il cui mancato rispetto determina l’inefficacia del titolo cautelare.

Presidente: C. Squassoni

Relatore: R. Grillo.

14990_04_2015 (485 Kb)

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