In Gazzetta Ufficiale le nuove norme in materia fallimentare, civile e processuale civile

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Ecco come cambia il processo esecutivo. Tutte le novità introdotte dal decreto legge n. 83/2015 in vigore dal 27 giugno.

 

Il nuovo decreto legge approvato il 23 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri interviene, con rilevanti modifiche, anche sul processo esecutivo.

Misure per l’accesso al credito, cambiamento delle procedure concorsuali, nuovi limiti al pignoramento di stipendi e pensioni, istituzione dell’elenco dei custodi giudiziari: sono solo alcune delle novità che il Governo ha deciso di apportare alla procedura espropriativa con l’obiettivo di accorciare i tempi per il recupero dei crediti e snellire le procedure.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147/2015 e sotto diversi profili è già operativo dal 27 giugno scorso, mentre per altre norme bisognerà aspettare l’entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, attendere l’esame del Parlamento.

Ecco nel dettaglio le novità:

1) Esecuzione forzata beni indisponibili o alienati a titolo gratuito

Viene introdotto il nuovo art. 2929-bis al Codice Civile, il quale ammette l’esecuzione forzata per i beni immobili o mobili registrati dal debitore anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità (o di alienazioni a titolo gratuito), senza la preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia del vincolo o del trasferimento, laddove questo sia sopravvenuto successivamente al sorgere del credito e se il pignoramento è stato trascritto entro un anno dalla data in cui l’atto stesso è stato riprodotto. La possibilità è concessa anche ai creditori anteriori se, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, intervengono nell’esecuzione promossa da altri.

2) Cambia il precetto

Attraverso la modifica del comma 2 dell’art. 480 C.P.C. si arricchisce il contenuto dell’atto di precetto a vantaggio del debitore (che viene avvertito delle alternative all’esecuzione). Da oggi il nuovo atto di precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

3) Portale delle vendite pubbliche

Le aste riguardanti beni immobili o mobili registrati si effettueranno online sul portale unico delle vendite pubbliche e la pubblicità sarà obbligatoria, a pena di estinzione della procedura. Il portale sarà gestito direttamente dal Ministero della Giustizia ed è previsto un contributo obbligatorio di 100 euro per ogni “lotto” di vendita. La delega al professionista (che dovrà curare la pubblicità) diventa obbligatoria e nasce l’albo dei custodi giudiziari: un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati che dovrà essere istituito (con modalità informatiche) presso ogni tribunale (ex nuovo art. 169-sexies disp. att. C.P.C.), contenendo anche la documentazione comprovante le competenze maturate dal singolo professionista, relativamente a specifiche categorie di beni.

4) Procedura di conversione del pignoramento a rate

Il debitore potrà accedere alla cosiddetta conversione del pignoramento (ossia chiedere la sostituzione delle cose e/o crediti pignorati con una somma di denaro) anche attraverso un meccanismo a rate. In altre parole, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

5) Perdita di efficacia del pignoramento

Altra rilevante novità della riforma è il dimezzamento dei termini per la perdita di efficacia del pignoramento. Modificando l’art. 497, primo comma, C.P.C., infatti, il decreto prevede, a decorrere dalla sua entrata in vigore, che la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati vada richiesta entro 45 giorni (in luogo degli attuali 90), a pena di inefficacia.

6) Nuova procedura del pignoramento mobiliare

Cambiano anche le modalità di vendita dei beni pignorati. Il termine per il deposito dell’istanza scende da 120 a 60 giorni. Sarà il giudice a fissare altresì il numero complessivo degli esperimenti di vendita, in numero non inferiore a tre, oltre ai “criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria”. Il valore dell’immobile pignorato, secondo il nuovo art. 568 C.P.C. sarà determinato sempre dal giudice avuto riguardo “al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma”. Il calcolo dell’esperto dovrà essere effettuato sulla base della superficie dell’immobile (del valore per metro quadro e di quello commerciale), esponendo analiticamente adeguamenti e correzioni della stima, ivi compresa l’eventuale riduzione del valore di mercato (per mancanza della garanzia per vizi, per vincoli o oneri giuridici non eliminabili, per spese condominiali insolute, ecc.).

7) Ricerca telematica dei beni da pignorare

La ricerca dei beni da pignorare, introdotta dal d.l. n. 132/2014 (cfr. art. 492-bis C.P.C.) e ancora inapplicabile mancando il decreto ministeriale attuativo, viene già ritoccata dall’attuale decreto. D’ora in poi il creditore potrà chiedere l’accesso diretto rivolgendosi autonomamente ai gestori delle banche dati, anche in attesa dell’adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati. Tale disposizione prevista dall’aggiunta all’art. 155-quinquies delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile perderà efficacia se il decreto predetto non verrà adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge di riforma.

8) Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni

Cambia la storica norma che fissa la misura massima del pignoramento di pensioni e stipendi (limite, come noto, bloccato nella misura del quinto). A tale norma del Codice di Procedura Civile vengono aggiunte le seguenti specificazioni:

– riguardo al pignoramento delle pensioni esse non potranno essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di legge (un quinto);

– riguardo al pignoramento di stipendi: le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; mentre quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge (un quinto). Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

 

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