Immunità giurisdizionale civile degli Stati Esteri

Sentenza n. 21946 del 28/10/2015

immunità

Le Sezioni Unite, nel precisare che l’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati Esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, il cui ingresso per i delicta imperii è precluso nel nostro ordinamento a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 238 del 2014, hanno affermato che, ai fini dell’exequatur della sentenza straniera di condanna di uno Stato al risarcimento dei danni per crimini in violazione dello jus cogens, è necessario che il giudice straniero autore della decisione sia munito di competenza internazionale, per la cui determinazione occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dal Codice di Procedura Civile.

Presidente: G. Santacroce

Estensore: A. Giusti

21946_10_2015 (542 Kb)

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