Sentenza n. 22352 del 02/11/2015
In materia di impugnazione di sentenza dichiarativa di fallimento, per il perfezionamento della a deve aversi riguardo unicamente alla sequenza procedimentale prevista dalla legge e, quindi, alla ricevuta di accettazione, che fornisce la prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e alla ricevuta di avvenuta consegna, che fornisce la prova che un messaggio leggibile è giunto all’indirizzo dichiarato dal destinatario, mentre non ha rilievo l’annotazione con la quale il cancelliere abbia invitato il creditore istante – prima ancora che il sistema generasse la ricevuta di avvenuta consegna – ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 15, comma 3, l. fall.