Sentenza n. 13800 ud. 29/01/2015 – deposito del 31/03/2015
La Sezione Sesta della Corte di Cassazione ha affermato che persona offesa dal delitto di truffa il cui profitto è costituito dalle disponibilità di un conto corrente bancario è solo il correntista, in quanto lo stesso, pur se creditore e non titolare delle somme, è il portatore sostanziale della situazione finanziaria interessata dalla condotta illecita, mentre la banca, ove subisca un pregiudizio economico dal reato, può assumere esclusivamente la posizione di soggetto danneggiato.