Sentenza n. 2070 del 05/02/2015
Il luogo di pervenimento della corrispondenza all’indirizzo del destinatario, utilizzatore del servizio di casella postale, va individuato, agli effetti dell’art. 1335 cod. civ., nell’ufficio del luogo di destinazione presso cui l’ente postale ne rileva la riferibilità al destinatario, senza che rilevi che il ritiro avvenga presso un altro ufficio del medesimo luogo.