Disabilità

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sentenza n. 25011 del 25/11/2014

Il piano educativo individualizzato per il sostegno scolastico dell’alunno in situazione di handicap, una volta elaborato con il concorso degli insegnanti e degli operatori della sanità pubblica, comporta l’obbligo dell’amministrazione scolastica – priva di potere discrezione a rimodulare la misura del supporto integrativo in ragione della scarsità di risorse disponibili per il servizio – di apprestare gli interventi corrispondenti alle esigenze rilevate, la cui omissione od insufficienza è lesiva del diritto dell’inabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, determinando – in assenza di una corrispondente contrazione dell’offerta formativa per i normodotati – una discriminazione indiretta, per la cui repressione è competente il giudice ordinario.

Presidente: L.A. Rovelli

Relatore: A. Giusti

25011_2014 (766 Kb)

Hai bisogno di una consulenza? Scrivici

Nome*

Email*

Messaggio

Potrebbe interessarti anche...