Istituti di prevenzione e pena

amnistia

Sentenza n. 16375 ud. 20/03/2015 – deposito del 20/04/2015

La Corte di cassazione, pronunciandosi su un reclamo giurisdizionale concernente l’asserita inosservanza da parte dell’amministrazione penitenziaria di disposizioni dalle quali deriva al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti, ha affermato che:
– le disposizioni processuali di cui agli art. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen., come introdotti o modificati per effetto del d.l. n. 146 del 2013, convertito in legge n. 10 del 2014, in carenza di norme di diritto intertemporale, trovano immediata applicazione anche nei procedimenti attivati dai detenuti nella vigenza della precedente disciplina;
– i provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza all’esito del procedimento ex artt. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen. sono qualificabili come decreto o, invece, come ordinanza, in considerazione del loro contenuto obiettivo e della loro collocazione nella sequenza procedimentale;
– avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza è proponibile il reclamo al Tribunale di sorveglianza e non il ricorso diretto per cassazione, ma l’immediata presentazione di quest’ultimo non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, bensì, in virtù del principio di conversione, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, previa qualificazione del ricorso come reclamo.
(Fattispecie in cui i detenuti si erano doluti della installazione di reti metalliche, fissate alle inferriate delle celle, ritenendo che esse impedissero l’entrata di luce e aria nelle celle).

Presidente: M.C. Siotto

Relatore: M. Vecchio

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