Esercizio continuativo della professione: ampia possibilità di prova e nessun riferimento al pagamento dei contributi

Parere del CNF al Ministero della Giustizia: coniugare la natura liberale della professione con la garanzia di continuità del suo esercizio a giovamento degli assistiti/clienti e degli stessi avvocati.

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Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato nei giorni scorsi al Ministero della Giustizia il parere, non vincolante, sullo schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente il “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, in vista della sua adozione definitiva.

Il parere del CNF suggerisce di modificare tre aspetti della bozza ministeriale che rischiano di tramutarsi in conseguenze eccessivamente penalizzanti per gli avvocati, prevedendo:

  • la possibilità dell’Avvocato di provare “con ogni mezzo” l’esercizio effettivo e continuativo della professione, ritenendo presuntivi (e non assoluti) i requisiti previsti dal dm;
  • l’eliminazione dai requisiti di qualsiasi riferimento al reddito, se pur indiretto, come il requisito dei pagamenti dei contributi a Coa e Cassa;
  • la possibilità di sanare in un termine ragionevole l’eventuale mancanza dei requisiti per evitare la cancellazione.

Per il CNF è necessario conciliare la natura “liberale” della professione forense con la garanzia di effettività e continuità del suo esercizio a giovamento degli assistiti/clienti, ma anche degli stessi avvocati che devono poter operare in un mercato professionale non “gonfiato” e con una competizione più trasparente e corretta.

Per info sul testo del Parere: http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/naviga-per-temi/diario-della-riforma-forense/articolo9130.html

 

 

 

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