È risarcibile il danno morale attinente al timore che una patologia fatale possa insorgere, laddove esistano condizioni mediche tali da comportare il rischio di contrarre tale patologia (e dove sia stata comunque riconosciuta la sussistenza di una malattia conseguente alla mancata adozione di misure di sicurezza).

Accanto a tale pronuncia, contenuta nella sentenza 24217/2017 depositata il 13 ottobre e destinata probabilmente ad avere un seguito e a essere citata in casi analoghi in futuro, la Corte ha ribadito la sufficienza di una relazione di causalità probabilistica per poter parlare di responsabilità del datore di lavoro nel caso di patologie contratte dal dipendente che abbia svolto mansioni a contatto con l’ amianto (sentenza 19270/2017), nonché il fatto che la conoscenza della pericolosità delle fibre d’ amianto (e la doverosità delle misure di volta in volta conosciute per contrastarla) possa essere fatta risalire quantomeno al primo decennio del novecento (anche se naturalmente non con lo stesso grado di conoscenze scientifiche acquisite successivamente).

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